Fase 2: Verifica della conformità ai criteri del programma
Al momento dello sviluppo del progetto e prima di presentare domanda per il finanziamento dell'UE, i partecipanti devono verificare che il progetto e loro stessi rispettino i seguenti criteri: ricevibilità, ammissibilità, esclusione, selezione e aggiudicazione.
Criteri di ricevibilità
Le domande devono essere inviate entro e non oltre il termine di presentazione della candidatura indicato nell'invito.
Le domande devono essere leggibili e accessibili.
Le domande devono essere complete e contenere tutte le parti e gli allegati obbligatori. Dopo il termine di presentazione possono essere corretti solo gli errori materiali, su richiesta dell'agenzia di gestione in casi debitamente giustificati.
Per le azioni gestite dall'Agenzia esecutiva, le domande devono essere presentate per via elettronica tramite il portale "EU Funding & Tenders". Le domande (inclusi gli allegati e i documenti giustificativi) devono essere presentate utilizzando i moduli forniti nel sistema di presentazione.
Le proposte devono essere complete e contenere tutte le informazioni e tutti gli allegati e i documenti giustificativi richiesti:
- modulo di domanda Parte A: contiene informazioni amministrative sui partecipanti (futuro coordinatore, beneficiari ed entità affiliate) e la sintesi del bilancio del progetto (da compilare direttamente online);
- modulo di domanda Parte B: contiene la descrizione tecnica del progetto (da scaricare dal sistema di presentazione del portale, completare, assemblare e ricaricare); e
- Parte C (da compilare direttamente online, se del caso), contenente ulteriori dati relativi al progetto.
La lunghezza delle domande (parte B) non deve superare 40 pagine nel caso degli inviti per sovvenzioni di valore modesto (fino a 60 000 EUR), 120 pagine nel caso degli inviti per sovvenzioni di valore elevato (4 000 000 EUR) e 70 pagine nel caso di tutti gli altri inviti. Le seguenti azioni fanno eccezione a questa regola: 40 pagine per l'azione "Sviluppo di capacità nell'istruzione superiore" (CBHE) e 70 pagine per l'azione "Master congiunti Erasmus Mundus". I valutatori non prenderanno in considerazione altre pagine oltre a queste.
Per le azioni gestite dalle agenzie nazionali Erasmus+, le domande devono essere presentate per via elettronica utilizzando i moduli disponibili sul sito web di Erasmus+ e del Corpo europeo di solidarietà.
Criteri di ammissibilità
I criteri di ammissibilità permettono di determinare se il richiedente è autorizzato a partecipare a un invito a presentare proposte e a presentare la proposta di un'azione. Si applicano ai richiedenti e ai progetti/alle attività per cui viene chiesta la sovvenzione (ad esempio il profilo, il numero di organizzazioni partecipanti coinvolte, il tipo di progetto e/o attività, la durata delle attività, il profilo e/o il numero di partecipanti coinvolti).
Per essere ammissibile, il richiedente deve soddisfare tutti i criteri di ammissibilità relativi all'azione nel quadro della quale è presentata la proposta. Se il progetto non soddisfa i criteri di ammissibilità in fase di candidatura, il progetto sarà respinto senza essere ulteriormente valutato. Se in fase di attuazione o di valutazione finale risulterà che tali criteri non sono stati soddisfatti, le attività potrebbero essere considerate non ammissibili, con conseguente recupero della sovvenzione dell'UE inizialmente concessa al progetto.
I criteri di ammissibilità per ciascuna azione attuata in conformità della guida al programma Erasmus+ sono descritti nella parte B della guida.
Criteri di esclusione
Conformemente all'articolo 137, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in regime di gestione diretta e indiretta, il sistema di individuazione precoce e di esclusione si applica:
- ai partecipanti e ai destinatari;
- alle entità sulla cui capacità il candidato o l'offerente intende fare affidamento o ai subappaltatori di un contraente;
- a qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell’Unione in caso di esecuzione del bilancio a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell’articolo 157, paragrafo 4, sulla base delle informazioni comunicate conformemente all’articolo 158, paragrafo 7;
- ai garanti;
- agli sponsor di cui all'articolo 26;
- ai titolari effettivi e a qualsiasi affiliato dell'entità esclusa di cui all'articolo 138, paragrafo 6;
- alle persone fisiche di cui all'articolo 138, paragrafo 5, primo comma, lettere da a) a c).
Sono fatti salvi l'articolo 157, paragrafo 7, e le norme stabilite negli accordi di contributo, quando si tratta di persone o entità che ricevono fondi dell'Unione in caso di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c).
Conformemente all'articolo 138 del regolamento finanziario, l'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui sopra dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma Erasmus+ o dall'esecuzione dei fondi dell'Unione ove tale persona o entità si trovi in una delle seguenti situazioni che danno luogo a esclusione:
- la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
- è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
- per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- per aver influenzato indebitamente o per aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale per ottenere fondi dell'Unione sfruttando, mediante false dichiarazioni, un conflitto d'interessi che coinvolge gli agenti finanziari o le altre persone di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
- per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirgli vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
- per aver incitato alla discriminazione, all'odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo o attività analoghe contrarie ai valori su cui si fonda l'Unione, sanciti dall'articolo 2 TFUE, qualora tale illecito abbia un'incidenza sull'integrità della persona o dell'entità che influisce negativamente sull'esecuzione dell'impegno giuridico o rischia concretamente di pregiudicarla;
- è stato accertato con sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:
- frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 19952 ;
- corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 19973 , o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio4 , o corruzione, quale definita in altre legislazioni applicabili;
- comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio5 ;
- riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio6 ;
- reati di terrorismoo reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti agli articoli da 3 a 12 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio7 , ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 14 di detta direttiva;
- lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani quali definitiall'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8 ;
- la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
- hanno causato la risoluzione anticipata dell'impegno giuridico;
- hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o
- sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF, dalla Procura europea (EPPO) o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
- è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio9 ;
- è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g);
- l'entità o la persona si è opposta intenzionalmente e senza adeguata giustificazione a un'indagine, a una verifica o a un audit effettuati da un ordinatore o dal suo rappresentante o da un revisore, dall'OLAF, dall'EPPO o dalla Corte dei conti. Si considera che la persona o l'entità si oppone a un'indagine, a una verifica o a un audit se compie azioni allo scopo o con l'effetto di impedire, ostacolare o ritardare lo svolgimento delle attività necessarie per eseguire l'indagine, la verifica o l'audit. Tali azioni comprendono, in particolare, rifiutare di concedere l'accesso necessario ai propri locali o a qualsiasi altra zona utilizzata a fini professionali, nascondere o rifiutare di comunicare informazioni o fornire informazioni false.
In mancanza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva nei casi di cui alle precedenti lettere da c) a i), l'ordinatore responsabile esclude la persona o l'entità in base a una qualificazione giuridica preliminare delle condotte di cui a dette lettere, tenuto conto dei fatti accertati o di altre risultanze figuranti nella raccomandazione del comitato di cui all'articolo 143 del regolamento finanziario.
I fatti e le risultanze sopra esposti includono in particolare:
- fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dall'EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, dalla Corte dei conti, dall'OLAF o dal revisore interno, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell'ordinatore;
- decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall'organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell'applicazione dei principi di deontologia professionale;
- fatti contenuti in decisioni di persone ed entità che eseguono i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
- decisioni della Commissione concernenti la violazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza o decisioni di un'autorità nazionale competente concernenti la violazione del diritto dell'Unione o nazionale in materia di concorrenza.
L'ordinatore responsabile esclude la persona o l'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, del regolamento finanziario qualora:
- una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza della persona o entità di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del regolamento finanziario (cfr. sopra), o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale persona o entità, si trovi in una o più delle situazioni di cui alle lettere da c) a i) precedenti;
- una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti del richiedente di cui all'articolo 137, paragrafo 2, si trovi in una o più delle situazioni di cui alle lettere a) o b) precedenti;
- una persona fisica che è essenziale per l'aggiudicazione o l'attribuzione ovvero per l'esecuzione dell'impegno giuridico si trovi in una o più delle situazioni di cui alle lettere da c) a i) precedenti.
Nei casi di cui all'articolo 138, paragrafo 3, l'ordinatore responsabile può escludere a titolo provvisorio una persona o un'entità senza previa raccomandazione dell'istanza di cui all'articolo 143, qualora la sua partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione ovvero la sua selezione ai fini dell'esecuzione dei fondi dell'Unione costituisca una grave e imminente minaccia per l'interesse finanziario dell'Unione. In tali casi, l'ordinatore responsabile sottopone immediatamente la questione al comitato di cui all'articolo 145 del regolamento finanziario e adotta la decisione definitiva entro 14 giorni dal ricevimento della raccomandazione del comitato.
L'ordinatore competente, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione del comitato di cui all'articolo 145, non esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 137, paragrafo 2, dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione o dalla possibilità di essere selezionata per eseguire i fondi dell'Unione ove:
- la persona o l'entità abbia adottato le misure correttive indicate all'articolo 138, paragrafo 10, del regolamento finanziario in misura sufficiente a dimostrare la sua affidabilità. La presente lettera non si applica nel caso di cui all'articolo 138, paragrafo 1, lettera d);
- sia indispensabile per garantire la continuità del servizio per un periodo di tempo limitato e in attesa dell'adozione delle misure correttive di cui all'articolo 138, paragrafo 7, del regolamento finanziario;
- una tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui all'articolo 138, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
Se l'azione è attuata da un richiedente con entità affiliate, gli stessi criteri di esclusione applicati al richiedente valgono anche per tali entità.
Nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l'ordinatore responsabile respinge un richiedente che:
- si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 138;
- abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni;
- abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile.
L'agenzia nazionale o l'Agenzia esecutiva può pubblicare sul proprio sito web le seguenti informazioni relative all'esclusione e, se del caso, la sanzione pecuniaria prevista nelle situazioni di cui alle lettere da c) a i) del precedente paragrafo 1:
- il nome della persona o entità interessata;
- la situazione di esclusione;
- la durata dell'esclusione e/o l'importo della sanzione pecuniaria.
Questi criteri di esclusione si applicano ai richiedenti nell'ambito di tutte le azioni del programma Erasmus+. In linea con l'articolo 199, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, la domanda di sovvenzione contiene un'autocertificazione del richiedente in conformità dell'articolo 139, paragrafo 1, di tale regolamento (Dichiarazione e prova dell'assenza di una situazione di esclusione) e sul rispetto dei criteri di ammissibilità (cfr. sopra) e di selezione (cfr. sotto).Nel caso di proposte presentate a nome di un consorzio, i criteri di esclusione sopra descritti si applicano a tutti i membri partecipanti coinvolti nel progetto.
A norma dell'articolo 137, paragrafo 4, e dell'articolo 140 del regolamento finanziario, possono essere inflitte sanzioni pecuniarie a un beneficiario di fondi dell'UE con cui è stato assunto un impegno giuridico e che si trova in una situazione di esclusione di cui all'articolo 138, paragrafo 1, lettere da c) a i)
Inoltre la Commissione ritiene che per l'attuazione delle azioni trattate nella guida al programma le entità elencate di seguito si trovino o possano trovarsi in situazione di conflitto di interessi e pertanto non siano o possano non essere ammissibili alla partecipazione:
le autorità nazionali che hanno il compito di supervisionare le agenzie nazionali e l'attuazione del programma Erasmus+ nel loro paese non possono fare domanda o partecipare a nessuna azione gestita dalle agenzie nazionali in nessun paese, ma possono fare domanda per partecipare (come richiedenti o partner) alle azioni gestite dall'Agenzia esecutiva o dalla DG EAC, se ciò non è esplicitamente escluso per l'azione in questione (come indicato nella parte B della guida);
le agenzie nazionali (unica attività del soggetto giuridico) o i dipartimenti delle agenzie nazionali di soggetti giuridici che esercitano attività al di fuori dell'ambito di competenza delle agenzie nazionali non possono fare domanda o partecipare ad alcuna azione attuata in conformità della presente guida;
le strutture e le reti individuate o designate nel programma Erasmus+ o in qualunque programma di lavoro annuale della Commissione adottato ai fini dell'attuazione del programma Erasmus+ come destinatarie specifiche di un contribuito finanziario dalla Commissione nel quadro dell'attuazione del programma Erasmus+, se sono ospitate dal soggetto giuridico che ospita anche l'agenzia nazionale, non possono fare domanda o partecipare ad alcuna azione gestita dalle agenzie nazionali Erasmus+ in alcun paese, ma possono fare domanda per partecipare (come richiedenti o partner) alle azioni gestite dall'Agenzia esecutiva o dalla DG EAC, se ciò non è esplicitamente escluso per l'azione in questione (come indicato nella parte B della guida); prima di vedersi aggiudicati una sovvenzione o un contratto, devono dimostrare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi perché hanno adottato misure precauzionali o perché la loro organizzazione interna è tale da fare in modo che vi sia una chiara separazione di interessi. Inoltre devono essere identificati costi e proventi relativi a ciascuna azione o attività per la quale sono concessi fondi dell'UE. La decisione in merito all'esistenza di garanzie sufficienti dell'assenza di un reale di conflitto di interessi è presa, sotto la sua piena competenza e responsabilità, dall'Agenzia esecutiva o dalla DG EAC alla quale è presentata la candidatura;
i soggetti giuridici che ospitano agenzie nazionali Erasmus+ ma esercitano altre attività rientranti o non rientranti nell'ambito di competenze del programma Erasmus+ e le entità affiliate a tali soggetti giuridici non possono presentare domanda o partecipare ad alcuna azione gestita dalle agenzie nazionali in alcun paese, ma in linea di principio possono presentare domanda per partecipare alle azioni gestite dall'Agenzia esecutiva o dalla DG EAC, se ciò non è espressamente escluso per l'azione in questione (come indicato nella parte B di questa guida). Prima di vedersi aggiudicati una sovvenzione o un contratto, devono tuttavia a dimostrare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi perché hanno adottato misure precauzionali o perché la loro organizzazione interna è tale da fare in modo che vi sia una chiara separazione di interessi (ad esempio separazione minima della contabilità, separazione minima delle linee di rendicontazione e relative al processo decisionale, misure per impedire l'accesso a informazioni privilegiate). Inoltre devono essere identificati i costi e i proventi relativi a ciascuna azione o attività per la quale sono concessi fondi dell'UE. La decisione in merito all'esistenza di garanzie sufficienti dell'assenza di un reale di conflitto di interessi è presa, sotto la sua piena competenza e responsabilità, dall'istituto alla quale presentano candidatura.
Misure restrittive adottate dall'UE
A determinate entità si applicano norme speciali (ad esempio entità soggette a misure restrittive dell'UEa norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)10 ). Tali entità non sono ammesse a partecipare a nessun titolo, nemmeno in qualità di beneficiari, entità affiliate, partner associati, subappaltatori o destinatari del sostegno finanziario a terzi (se del caso).
Criteri di selezione
Attraverso i criteri di selezione, l'agenzia nazionale o l'Agenzia esecutiva valuta la capacità finanziaria e operativa del richiedente di completare il progetto proposto sulla base delle informazioni richieste nel modulo di candidatura. Indipendentemente dall'importo della sovvenzione richiesta, l'agenzia competente può chiedere al richiedente di presentare documenti e informazioni supplementari in linea con le disposizioni che seguono.
Capacità finanziaria
Per capacità finanziaria si intende la disponibilità da parte del richiedente di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo per cui è concessa la sovvenzione e per partecipare al suo finanziamento.
La verifica della capacità finanziaria sarà di norma effettuata per tutti i coordinatori (compresi i beneficiari unici del progetto), tranne:
le persone fisiche beneficiarie di aiuti per l'istruzione;
- organismi pubblici, incluse le organizzazioni degli Stati membri11 ;
- organizzazioni internazionali;
- le persone o entità che chiedono abbuoni dei tassi d'interesse e sussidi per le commissioni di garanzia, ove tali sconti e sussidi mirino a rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o a produrre un reddito;
- i soggetti giuridici pubblici, e gli istituti e le organizzazioni attivi nei campi dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni12 ;
- organizzazioni internazionali;
- se l'importo della sovvenzione di progetto richiesta non supera i 60 000 EUR.
Se necessario, la verifica verrà effettuata anche per le entità affiliate.
Nel caso di richieste di sovvenzione dell'UE che non superano i 60 000 EUR e sono presentate da altri tipi di entità (diverse da quelle summenzionate), i richiedenti devono fornire un'autocertificazione attestante la loro capacità finanziaria di attuare il progetto. Tale autocertificazione costituisce una sezione specifica del modulo di candidatura. L'agenzia competente può chiedere al richiedente di presentare documenti e informazioni supplementari.
Nel caso di richieste di sovvenzione dell'UE che superano i 60 000 EUR e sono presentate da altri tipi di entità (diverse da quelle summenzionate), il richiedente deve presentare, oltre all'autocertificazione, i documenti elencati di seguito tramite il portale "EU Funding & Tenders" (registro dei partecipanti – scheda "Financial capacity") / sistema di registrazione delle organizzazioni:
- il conto economico del coordinatore;
- lo stato patrimoniale; e
- altri documenti, se richiesti.
Per maggiori informazioni sulle azioni gestite dall'Agenzia esecutiva vedere "Norme per la convalida del soggetto giuridico, la nomina del rappresentante designato dell'entità giuridica (Legal Entity Appointed Representative, LEAR) e la valutazione della capacità finanziaria" https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_it.pdf.
Nel caso in cui la domanda riguardi la sovvenzione di un'azione per un progetto il cui importo supera i 750 000 EUR, oltre a quanto sopra indicato, può essere richiesta una relazione di audit redatta da un revisore dei conti esterno accreditato, se esiste - e in ogni caso, se una revisione legale è prescritta dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale - la quale certifichi i conti riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi per i quali essi sono disponibili. In tutti gli altri casi il richiedente presenta un'autocertificazione, firmata dal suo rappresentante legale, della validità dei suoi conti riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi per i quali i conti sono disponibili.
Per le entità che non possono fornire i suddetti documenti in forza della loro recente costituzione, questi potranno essere sostituiti da una dichiarazione finanziaria/dei dati finanziari stimati o da una dichiarazione dell'assicurazione che attesti i rischi finanziari del richiedente.
Il coordinatore deve caricare tali documenti nel portale "EU Funding & Tenders" (registro dei partecipanti — scheda "Capacità finanziaria") / sistema di registrazione delle organizzazioni solo se contattato dai servizi centrali di convalida dell'UE tramite il registro dei partecipanti o dall'agenzia nazionale pertinente, chiedendo al richiedente di fornire i documenti giustificativi necessari. In caso di azioni gestite direttamente dall'Agenzia esecutiva, la richiesta sarà inviata attraverso il sistema di messaggistica presente nel relativo sistema.
Nel caso di proposte presentate a nome di un consorzio di partner, se l'agenzia nazionale o l'Agenzia esecutiva nutrono dei dubbi in merito alla capacità finanziaria del consorzio, dovrebbero effettuare una valutazione dei rischi sulla base della quale possono essere richiesti gli stessi documenti indicati sopra a tutte le organizzazioni partecipanti al consorzio. Questa opzione è applicabile indipendentemente dall'importo concesso.
Se a seguito dell'analisi di tali documenti conclude che la capacità finanziaria richiesta non è soddisfacente, l'agenzia nazionale o l'Agenzia esecutiva può:
- chiedere ulteriori informazioni;
- richiedere un regime di responsabilità finanziaria rafforzata, cioè una responsabilità in solido per tutti i cobeneficiari o le entità affiliate;
- decidere di accordare un prefinanziamento frazionato in più versamenti;
- decidere di fornire uno o più prefinanziamenti assicurati da garanzia bancaria; o
- decidere di non fornire alcun prefinanziamento.
Qualora si ritenga che la capacità finanziaria è insufficiente, la proposta corrispondente è respinta.
Capacità operativa
Per capacità operativa si intende la disponibilità da parte del richiedente delle competenze e qualifiche professionali necessarie per realizzare il progetto proposto, quali risorse adeguate in termini di personale qualificato, qualifiche specifiche, esperienza professionale e referenze nel campo interessato, materiali e attrezzature. La valutazione della capacità operativa può essere estesa anche al partenariato nel suo complesso, in quanto la qualità dell'attuazione dipenderà dalla capacità di tutte le organizzazioni partner. In funzione di una valutazione dei rischi, l'ordinatore responsabile può rinunciare a imporre l'obbligo di verificare la capacità operativa di organismi pubblici, organizzazioni degli Stati membri od organizzazioni internazionali.
Per le domande presentate alle agenzie nazionali
I richiedenti dovranno dimostrare la loro capacità operativa fornendo le seguenti informazioni nel modulo di candidatura:
- presentazione generale dell'organizzazione o delle organizzazioni;
- profilo generale (qualifiche ed esperienza) del personale responsabile della gestione e dell'attuazione del progetto;
- descrizione della composizione del consorzio (se pertinente).
Inoltre i richiedenti devono presentare un'autocertificazione in cui attestano di possedere la capacità operativa per attuare il progetto.
Se la sovvenzione supera 60 000 EUR, unitamente alla domanda i richiedenti devono presentare:
- un elenco delle pubblicazioni pertinenti delle organizzazioni partecipanti13 ;
- un elenco esaustivo dei progetti e delle attività, precedenti e in corso, legati all'ambito strategico o all'azione in questione.
In caso di dubbio14 , al fine di valutare la capacità operativa e la capacità di ottenerla, l'agenzia nazionale può utilizzare anche altre fonti di informazione, quali risultanze di audit precedenti, riscontri (anche di altre agenzie nazionali) della gestione di progetti precedenti o in corso, relazioni sulle visite di monitoraggio o informazioni tratte dal sito web o dai profili sui social media dell'organizzazione. L'agenzia nazionale può anche chiedere ulteriori informazioni e documenti giustificativi per verificare le informazioni contenute nella domanda (ad esempio il CV delle principali figure coinvolte nel progetto, a dimostrazione della pertinenza delle loro esperienze professionali).
L'agenzia nazionale può chiedere e valutare informazioni analoghe sulle organizzazioni partner.
Inoltre i richiedenti di un accreditamento nel campo dell'istruzione degli adulti, dell'istruzione e formazione professionale e dell'istruzione scolastica e della gioventù devono avere almeno due anni di esperienza nell'attuazione di attività che li rendono ammissibili come richiedenti un accreditamento. L'esperienza precedente a fusioni o analoghe modifiche strutturali di enti pubblici (ad esempio scuole o centri di istruzione) sarà considerata come esperienza pertinente.
I coordinatori di consorzi di mobilità devono essere in grado di coordinare il consorzio in linea con il piano Erasmus proposto, con la finalità del consorzio, con l'attribuzione pianificata dei compiti e con le norme di qualità Erasmus (presentate sul sito web Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf).
Le condizioni di cui sopra saranno verificate sulla base della domanda (incluse le informazioni circa la precedente partecipazione del richiedente al programma Erasmus+ 2014-2020 e 2021-2027) e dei documenti presentati nel sistema di registrazione delle organizzazioni. I richiedenti che non forniscono le informazioni richieste nel modulo di candidatura o non forniscono tempestivamente le informazioni supplementari richieste dall'agenzia nazionale possono essere respinti.
Qualora si ritenga che la capacità operativa è insufficiente, la domanda è respinta.
Per le domande presentate all'Agenzia esecutiva
La capacità operativa sarà valutata in parallelo al criterio di aggiudicazione "Qualità", sulla base della competenza e dell'esperienza dei richiedenti e dei loro gruppi di progetto, comprese le risorse operative (umane, tecniche e di altro tipo).
La capacità organizzativa dei richiedenti è considerata sufficiente quando sono soddisfatti i requisiti relativi alla capacità operativa stabiliti in questo invito a presentare proposte.
I richiedenti dovranno dimostrare la loro capacità fornendo le seguenti informazioni nel modulo di candidatura (parte B):
- profili generali (qualifiche ed esperienze) del personale responsabile della gestione e dell'attuazione del progetto;
- descrizione della composizione del consorzio;
- elenco dei progetti finanziati dall'UE relativo agli ultimi quattro anni.
L'agenzia nazionale o l'Agenzia esecutiva può richiedere ulteriori documenti giustificativi per verificare le informazioni fornite nella domanda.
Criteri di aggiudicazione
I criteri di aggiudicazione consentono all'agenzia nazionale o all'Agenzia esecutiva di:
- valutare la qualità delle proposte di progetto/accreditamento presentate a fronte degli obiettivi e delle priorità fissati nell'ambito delle azioni chiave del Programma Erasmus+ e dei risultati attesi;
- attribuire le sovvenzioni/gli accreditamenti ai progetti che rendono massima l'efficacia globale del finanziamento dell'Unione;
- valutare le domande di sovvenzione/accreditamento.
Le proposte che superano le soglie individuali e la soglia di qualità complessiva saranno prese in considerazione per il finanziamento, nei limiti del bilancio disponibile per l'invito. Il resto delle proposte verrà inserito nell'elenco di riserva o sarà scartato.
I criteri di aggiudicazione applicati a ognuna delle azioni presentate nella guida al Programma Erasmus+ sono descritti nella parte B di questa guida.
- Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). ↩ back
- GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48. ↩ back
- GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1. ↩ back
- Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). ↩ back
- Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). ↩ back
- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). ↩ back
- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). ↩ back
- Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). ↩ back
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). ↩ back
- Si noti che la Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea contiene l'elenco ufficiale e, in caso di conflitto, il suo contenuto prevale su quello della mappa delle sanzioni dell'UE (https://www.sanctionsmap.eu). ↩ back
- Si ritiene che le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni attive nei campi dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. ↩ back
- Articolo 21, paragrafo 3, del regolamento Erasmus (UE) 2021/817; le sovvenzioni di progetto nazionali, europee o di altro tipo non sono considerate fondi pubblici ai fini del controllo della capacità finanziaria. ↩ back
- Questo requisito si applica solo se le organizzazioni partecipanti hanno redatto pubblicazioni pertinenti all'ambito strategico o all'azione in questione. ↩ back
- Ciò vale per qualsiasi importo della sovvenzione. ↩ back