Cosa accade dopo l'approvazione della domanda?
Convenzione di sovvenzione
Se il progetto è selezionato ai fini della sovvenzione Erasmus+:
- il richiedente e l'agenzia nazionale o l'Agenzia esecutiva firmano una convenzione di sovvenzione. Il richiedente riceverà la convenzione di sovvenzione, che dovrà essere firmata e restituita all'agenzia nazionale o all'Agenzia esecutiva; l'agenzia nazionale o l'Agenzia esecutiva firmano per ultime. Una volta che la convenzione di sovvenzione è firmata da entrambe le parti, il richiedente diventa beneficiario di una sovvenzione UE e può iniziare il progetto1 .
Le convenzioni di sovvenzione possono prendere la forma di convenzione mono-beneficiario, quando il richiedente è l'unico beneficiario, o multi-beneficiario, quando tutte le organizzazioni partner del consorzio sono beneficiarie della convenzione. La convenzione multi-beneficiario è firmata dal coordinatore, che costituisce l'unico punto di contatto dell'agenzia nazionale o esecutiva. Tuttavia tutte le altre organizzazioni che partecipano al progetto (co-beneficiari) firmano un modulo di adesione per conferire al coordinatore la responsabilità di agire come beneficiario principale. Di norma i moduli di adesione di ciascun partner al coordinatore dovrebbero essere forniti durante la fase di presentazione delle domande. Se forniti in una fase successiva, questi moduli di adesione devono essere resi disponibili entro la firma della convenzione di sovvenzione.
Nota bene: le organizzazioni partner di paesi diversi da quello dell'organizzazione richiedente non sono tenute a fornire moduli di adesione in caso progetti di mobilità per studenti e personale dell'istruzione superiore, progetti di mobilità per discenti e personale dell'istruzione e formazione professionale, progetti di mobilità per scolari e personale delle scuole e progetti di mobilità per il personale dell'istruzione degli adulti. Tuttavia le organizzazioni che fanno parte di consorzi nazionali nel campo dell'istruzione superiore, dell'IFP e dell'istruzione scolastica e degli adulti devono fornire un modulo di adesione all'organizzazione richiedente.
Importo della sovvenzione
L'accettazione di una candidatura non costituisce un impegno a concedere un finanziamento pari all'importo richiesto dal richiedente. Il finanziamento richiesto può essere ridotto in base a specifiche norme di finanziamento applicabili a una determinata azione.
La concessione di una sovvenzione in un determinato ciclo di selezione non conferisce alcun diritto in relazione ai cicli successivi.
Occorre osservare che l'importo della sovvenzione previsto dalla convenzione rappresenta un massimale che non può essere aumentato, nemmeno se il beneficiario richiede un importo maggiore.
I fondi trasferiti dall'Agenzia esecutiva o dall'agenzia nazionale devono essere individuabili nel conto o nel sottoconto indicato dal beneficiario per il pagamento della sovvenzione.
Procedure di pagamento
A seconda del tipo di azione, della durata della convenzione di sovvenzione e della valutazione del rischio finanziario, i progetti sostenuti nell'ambito del programma Erasmus+ saranno soggetti a procedure di pagamento diverse.
Ad eccezione del primo versamento di prefinanziamento, gli altri pagamenti o recuperi saranno effettuati sulla base dell'analisi delle relazioni o delle richieste di pagamento presentate dal beneficiario (i modelli di tali documenti saranno resi disponibili nel corso dell'anno sui siti web delle agenzie nazionali o nel portale "Funding & tender opportunities" per quanto riguarda l'Agenzia esecutiva).
Le procedure di pagamento applicate nell'ambito di Erasmus+ sono descritte di seguito.
Versamento di prefinanziamento
Entro 30 giorni dalla data dell'apposizione dell'ultima firma sulla convenzione di sovvenzione e, se del caso, dalla data della ricezione di congrue garanzie finanziarie (cfr. la sezione "Garanzia finanziaria" di seguito) sarà effettuato un versamento di prefinanziamento a favore del beneficiario. Il prefinanziamento ha lo scopo di fornire al beneficiario un fondo di tesoreria. Le agenzie nazionali o l'Agenzia esecutiva possono decidere di frazionare il primo prefinanziamento in più versamenti, nonché di ridurlo o di non concederlo affatto se la capacità finanziaria del beneficiario non è ritenuta soddisfacente.
Ulteriori versamenti di prefinanziamento
Per alcune azioni, a favore del beneficiario saranno effettuati ulteriori versamenti di prefinanziamento entro 60 giorni di calendario dalla ricezione da parte dell'agenzia nazionale o dell'Agenzia esecutiva delle richieste di ulteriori versamenti di prefinanziamento presentate dal beneficiario, solo se la richiesta di un ulteriore versamento di prefinanziamento è accompagnata da una relazione di prefinanziamento. Questi versamenti di prefinanziamenti ulteriori possono essere richiesti quando almeno il 70 % del precedente versamento di prefinanziamento è stato già utilizzato. Se lo stato relativo all'utilizzo dei precedenti versamenti di prefinanziamento indica che meno del 70 % dei precedenti versamenti di prefinanziamento è stato utilizzato a copertura dei costi dell'azione, l'importo del nuovo versamento di prefinanziamento sarà ridotto dell'importo non utilizzato del prefinanziamento precedente.
Relazioni intermedie o relazioni tecniche/sullo stato di avanzamento
Ai beneficiari sarà chiesto di allegare alla richiesta di pagamento intermedio una relazione periodica o intermedia.
In altri casi ai beneficiari può essere richiesto anche di presentare una relazione sullo stato di avanzamento che informi sullo stato di attuazione del progetto. Le relazioni sullo stato di avanzamento non comportano automaticamente un ulteriore pagamento. Le relazioni intermedie e le relazioni sullo stato di avanzamento devono essere presentate entro il termine indicato nella convenzione di sovvenzione.
Pagamento finale o recupero del saldo
L'importo del pagamento finale da corrispondere al beneficiario sarà stabilito sulla base di una relazione finale da presentare entro il termine indicato nella convenzione di sovvenzione. Se a) gli eventi che generano la sovvenzione non sono attuati o sono attuati in maniera diversa da quanto pianificato o b) i costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario sono inferiori a quelli pianificati nella fase di presentazione delle candidature; o c) la qualità delle attività realizzate/realizzazioni è insufficiente, il finanziamento può essere ridotto in maniera proporzionale o, ove applicabile, al beneficiario sarà chiesto di restituire eventuali importi in eccesso precedentemente ricevuti a titolo di versamento di prefinanziamento.
Nell'ambito di alcune azioni l'agenzia nazionale o l'Agenzia esecutiva trasferisce il 100 % della sovvenzione concessa mediante il prefinanziamento. In questi casi non è dovuto alcun pagamento del saldo. Se tuttavia dalla relazione finale che il beneficiario deve presentare entro il termine indicato nella convenzione di sovvenzione risulta che a) gli eventi che generano la sovvenzione non sono attuati o sono attuati in maniera diversa da quanto pianificato; o b) i costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario sono inferiori a quelli pianificati nella fase di presentazione delle candidature; o c) la qualità delle attività realizzate/realizzazioni è insufficiente, il finanziamento può essere ridotto in maniera proporzionale o, ove applicabile, al beneficiario sarà chiesto di restituire eventuali importi in eccesso precedentemente ricevuti a titolo di versamento di prefinanziamento.
I versamenti di prefinanziamento (o di parti di esso) possono essere compensati (senza il consenso dei beneficiari) con gli importi dovuti da un beneficiario all'ente che ha assegnato la sovvenzione, fino all'importo dovuto a quel beneficiario.
Di norma il pagamento finale o la richiesta di recupero del saldo saranno emessi entro 60 giorni di calendario dalla ricezione della relazione finale.
- Cfr. nota precedente. ↩ back