Skip to main content

Erasmus+ Programme Guide

The essential guide to understanding Erasmus+

Erasmus+ Guida al Programma 2025

Questa pagina web non riprende ancora il contenuto della guida del programma Erasmus+ 2025.

Tuttavia è possibile scaricare la guida integrale per il 2025 nella lingua prescelta in formato PDF.

Paesi ammissibili

Gli Stati membri dell'UE partecipano pienamente a tutte le azioni del programma Erasmus+. Conformemente all'articolo 19 del regolamento Erasmus+, al programma sono inoltre associati i paesi terzi seguenti:

  • i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE): Norvegia, Islanda, Liechtenstein;
  • i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati: Repubblica di Macedonia del Nord, Repubblica di Turchia e Repubblica di Serbia.

Gli Stati membri dell'UE e i suddetti paesi terzi associati al programma di seguito sono denominati "Stati membri dell'UE e paesi terzi associati al programma".

In conformità dell'articolo 20 del regolamento, in casi debitamente giustificati e nell'interesse dell'Unione sono ammissibili alle azioni Erasmus+ anche i soggetti giuridici di paesi terzi non associati al programma (di seguito denominati "paesi terzi non associati al programma").

Stati Membri dell'UE e paesi terzi associati al Programma

I seguenti paesi possono prendere pienamente parte a tutte le azioni del programma Erasmus+:

Stati membri dell'Unione europea (UE)1

Belgio, Bulgaria, Cechia , Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia

Paesi terzi associati al programma2

  • Macedonia del Nord
  • Serbia
  • Islanda 
  • Liechtenstein
  • Norvegia
  • Turchia

Paesi terzi non associati al Programma

I seguenti paesi possono prendere parte ad alcune azioni del programma, secondo determinati criteri o condizioni (per l'elenco esatto dei paesi ammissibili a ciascuna azione specifica, consultare la parte B di questa guida). Saranno assegnati finanziamenti alle organizzazioni di tali paesi all'interno dei territori riconosciuti dal diritto internazionale. I finanziamenti devono rispettare eventuali restrizioni all'assistenza esterna dell'UE imposte dal Consiglio europeo. Le candidature devono essere in linea con i valori generali dell'UE del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, come previsto dall'articolo 2 del trattato dell'Unione europea.

I paesi terzi non associati al programma seguenti sono raggruppati in base agli strumenti dell'azione esterna dell'UE, vale a dire lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Europa globale3  e lo strumento di assistenza preadesione (IPA III)4 .

Balcani occidentali (regione 1)

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo5 , Montenegro

Vicinato orientale (regione 2)

Armenia, Azerbaigian, Bielorussia6 , Georgia, Moldova, Territorio dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale

Paesi del Mediterraneo meridionale (regione 3)

Algeria, Egitto, Giordania, Israele7 , Libano, Libia, Marocco, Palestina8 , Siria9 , Tunisia

Federazione russa (regione 4)

Territorio della Russia riconosciuto dal diritto internazionale

Regione 5  Asia10

  • Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Filippine, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Repubblica popolare democratica di Corea, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam
  • Paesi e territori ad alto reddito11 : Brunei, Giappone, Hong Kong, Macao, Repubblica di Corea, Singapore e Taiwan

Regione 6  Asia centrale12

Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Regione 7 Medio Oriente

  • Iran, Iraq, Yemen
  • Paesi ad alto reddito: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar

Regione 8  Pacifico13

  • Figi, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Salomone, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Papua Nuova Guinea, Samoa, Timor Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
  • Paesi ad alto reddito: Australia, Nuova Zelanda.

Regione 9 Africa subsahariana14  [ft/]I paesi seguenti sono i principali paesi terzi in materia di migrazione non associati al programma: Burkina Faso, Burundi, Costa d'Avorio, Etiopia, Gambia, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan.

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Maurizio, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sudan, Sud Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Regione 10 America latina

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela

Regione 11  Caraibi15

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Haiti, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Suriname e Trinidad e Tobago

Regione 12 Stati Uniti e Canada

Canada, Stati Uniti d'America

I paesi terzi non associati al programma seguenti non sono contemplati dagli strumenti dell'azione esterna:

Regione 13

Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano

Regione 14

Isole Fær Øer, Regno Unito, Svizzera

Per ulteriori informazioni, consultare la descrizione dettagliata delle azioni del programma nella parte B di questa guida.

Requisiti riguardanti i visti e i titoli di soggiorno

I partecipanti ai progetti Erasmus+ possono aver bisogno di un visto per il soggiorno all'estero negli Stati membri dell'UE e nei paesi terzi associati al programma o nei paesi terzi non associati al programma che ospitano l'attività. È responsabilità di tutte le organizzazioni partecipanti assicurarsi che le autorizzazioni necessarie (visti o titoli di soggiorno, per soggiorni di breve o lunga durata) siano state ottenute prima che l'attività pianificata abbia inizio. Si raccomanda vivamente di provvedere alla richiesta delle autorizzazioni alle autorità competenti con largo anticipo, dato che le procedure potrebbero richiedere diverse settimane. Le agenzie nazionali e l'Agenzia esecutiva possono fornire ulteriore consulenza e aiuto su visti, titoli di soggiorno, previdenza sociale ecc. Il portale dell'UE sull'immigrazione contiene informazioni generali sui visti e sui titoli di soggiorno, per soggiorni di breve e lunga durata: https://ec.europa.eu/immigration/.

  1. A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) (EUR-Lex - 32021D1764 - IT - EUR-Lex (europa.eu)), l'Unione si adopera affinché le persone fisiche e le organizzazioni dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) possano prendere parte a Erasmus+, fatte salve le regole del programma e le disposizioni applicabili allo Stato membro a cui i suddetti PTOM sono connessi. Ciò significa che le persone fisiche e le organizzazioni dei paesi e territori d'oltremare partecipano al programma con lo status di "Stato membro dell'UE o paese terzo associato al programma", con cui si intende lo Stato membro a cui sono connessi. L'elenco dei PTOM è disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_it. ↩ back
  2. Subordinatamente alla firma degli accordi di associazione tra l'Unione europea e tali paesi. ↩ back
  3. Gazzetta ufficiale L 209/2021 (europa.eu). ↩ back
  4. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1529. ↩ back
  5. Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. ↩ back
  6. In linea con le conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2020 e alla luce del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione militare russa contro l'Ucraina, riconosciuto nelle conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 2022, l'UE ha cessato di dialogare con i rappresentanti degli enti pubblici e delle imprese statali della Bielorussia. Qualora il contesto cambi, questo aspetto potrebbe essere riconsiderato. Nel frattempo, l'UE continua a dialogare con gli attori non statali, locali e regionali e, ove possibile, ha intensificato il sostegno a loro favore, anche nel quadro del presente programma, come opportuno. ↩ back
  7. I criteri di ammissibilità formulati nella comunicazione della Commissione 2013/C-205/05 (GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9) si applicano a tutte le azioni attuate mediante la presente guida al programma, anche ai terzi che ricevono un sostegno finanziario nei casi in cui le rispettive azioni comportino un sostegno finanziario a terzi da parte dei beneficiari delle sovvenzioni in conformità dell'articolo 204 del regolamento finanziario UE. ↩ back
  8. Tale designazione non si intende come il riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione. ↩ back
  9. In linea con le conclusioni del Consiglio dell'aprile 2018 sulla Siria, gli enti pubblici siriani non sono ammissibili ai finanziamenti nell'ambito di Erasmus+. ↩ back
  10. Per i paesi meno sviluppati tra quelli elencati, si rimanda alla fonte seguente: https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf . ↩ back
  11. Tale designazione comprende i paesi e i territori che figurano nell'elenco dell'OCSE dei paesi ad alto reddito e non pregiudica lo status di un territorio o la sovranità su di esso, la delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e la denominazione di qualsiasi territorio, città o regione. ↩ back
  12. Come sopra. ↩ back
  13. Come sopra. ↩ back
  14. Come sopra. ↩ back
  15. Per i paesi meno sviluppati tra quelli elencati, si rimanda alla fonte seguente:  DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org). ↩ back