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Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
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Fase 2: Verifica della conformità ai criteri del programma

Al momento dello sviluppo del progetto e prima di presentare domanda per il finanziamento dell'UE, i partecipanti devono verificare che il progetto e loro stessi rispettino i seguenti criteri: ricevibilità, ammissibilità, esclusione, selezione e aggiudicazione.

Criteri di ricevibilità

Le domande devono essere inviate entro e non oltre il termine di presentazione della candidatura indicato nell'invito.

Le domande devono essere leggibili e accessibili.

Le domande devono essere complete e contenere tutte le parti e gli allegati obbligatori. Dopo il termine di presentazione possono essere corretti solo gli errori materiali, su richiesta dell'agenzia di gestione in casi debitamente giustificati.

Per le azioni gestite dall'Agenzia esecutiva, le domande devono essere presentate per via elettronica tramite il sistema di presentazione delle domande nel portale "Funding and Tender Opportunities": https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Le domande (inclusi gli allegati e i documenti giustificativi) devono essere presentate utilizzando i moduli forniti nel sistema di presentazione.

Le proposte devono essere complete e contenere tutte le informazioni e tutti gli allegati e i documenti giustificativi richiesti:

  • modulo di domanda Parte A: contiene informazioni amministrative sui partecipanti (futuro coordinatore, beneficiari ed entità affiliate) e la sintesi del bilancio del progetto (da compilare direttamente online);
  • modulo di domanda Parte B: contiene la descrizione tecnica del progetto (da scaricare dal sistema di presentazione del portale, completare, assemblare e ricaricare);
  • Parte C (da compilare direttamente online, se del caso), contenente ulteriori dati relativi al progetto.

Le domande (parte B) relative a inviti per sovvenzioni di valore modesto (fino a 60 000 EUR) sono limitate a 40 pagine; 120 nel caso degli inviti per sovvenzioni di valore elevato (4 000 000 EUR) e 70 nel caso di tutti gli altri inviti. I valutatori non prenderanno in considerazione altre pagine oltre a queste.

Per le azioni gestite dalle agenzie nazionali Erasmus+, le domande devono essere presentate per via elettronica utilizzando i moduli disponibili sul sito web di Erasmus+ e sui siti web delle agenzie nazionali Erasmus+.

Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità permettono di determinare se il richiedente è autorizzato a partecipare a un invito a presentare proposte e a presentare la proposta di un'azione. Si applicano ai richiedenti e ai progetti/alle attività per le quali viene chiesta la sovvenzione (ad esempio il profilo e/o il numero di organizzazioni partecipanti coinvolte, il tipo di progetto e/o attività, il periodo di attuazione, il profilo e/o il numero di partecipanti coinvolti).

Per essere ammissibile, il richiedente deve soddisfare tutti i criteri di ammissibilità relativi all'azione nel quadro della quale è presentata la proposta. Se il progetto non soddisfa i criteri di ammissibilità in fase di candidatura, il progetto sarà respinto senza essere ulteriormente valutato. Se in fase di attuazione o di valutazione finale risulterà che tali criteri non sono stati soddisfatti, le attività potrebbero essere considerate non ammissibili, con conseguente recupero della sovvenzione dell'UE inizialmente concessa al progetto.

I criteri di ammissibilità per ciascuna azione attuata in conformità della guida al programma Erasmus+ sono descritti nella parte B della guida.

Criteri di esclusione

Un richiedente sarà escluso dalla partecipazione agli inviti a presentare proposte per il programma Erasmus+ qualora si trovi in una delle situazioni di esclusione di seguito descritte, a norma degli articoli da 136 a 141 del regolamento finanziario:

  1. il richiedente è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
  2. è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
  3. se è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
    1. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione di un contratto o di una convenzione;
    2. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
    3. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
    4. per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
    5. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirgli vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
  4. è stato accertato da una sentenza definitiva che il richiedente è colpevole di:
    1. frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio1  e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 19952 ;
    2. corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 19973 , o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio4 , o corruzione, quale definita in altre legislazioni applicabili;
    3. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio5 ;
    4. riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio6 ;
    5. reati di terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche, nonché istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati ai sensi degli articoli 3 e 14 e del titolo III della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo;
    6. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7 ;
  5. il richiedente ha mostrato significative carenze nell'adempiere agli obblighi essenziali nell'esecuzione di un contratto o di una convenzione finanziati dal bilancio, che:
    1. hanno portato alla risoluzione anticipata del contratto o della convenzione;
    2. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o
    3. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF, dalla Procura europea (EPPO) o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
  6. è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che il richiedente ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio8 ;
  7. una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva ha accertato che il richiedente ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
  8. una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva ha accertato che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g);
  9. in mancanza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva, il richiedente si trova in una delle situazioni di cui alle lettere c), d), f), g) e h) precedenti, in particolare in base a:
    1. fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dall'EPPO per quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, dalla Corte dei conti, dall'OLAF o dal revisore interno, o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell'ordinatore;
    2. decisioni amministrative non definitive che possono includere misure disciplinari adottate dall'organo di vigilanza competente responsabile della verifica dell'applicazione dei principi di deontologia professionale;
    3. fatti contenuti in decisioni di persone ed entità che eseguono i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c);
    4.  informazioni trasmesse in conformità dell'articolo 142, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario dell'UE da entità che eseguono i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b) di detto regolamento;
    5. decisioni della Commissione concernenti la violazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza o decisioni di un'autorità nazionale competente concernenti la violazione del diritto dell'Unione o nazionale in materia di concorrenza;
    6. informazioni, ottenute in qualsiasi modo, secondo cui il richiedente è oggetto di un'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF): perché l'OLAF gli ha dato la possibilità di presentare osservazioni in merito a fatti che lo riguardano o perché è stato oggetto di controlli in loco da parte dell'OLAF nel corso di un'indagine, oppure perché gli è stata notificata l'apertura o la chiusura di un'indagine dell'OLAF che lo riguarda o qualsiasi circostanza connessa a tale indagine;
  10. un richiedente di cui all'articolo 135, paragrafo 2), qualora:
    1. una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del richiedente di cui all'articolo 135, paragrafo 2, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale richiedente, si trovi in una o più delle situazioni di cui alle lettere da c) a h) precedenti;
    2. una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti del richiedente di cui all'articolo 135, paragrafo 2, si trovi in una o più delle situazioni di cui alle lettere a) o b) precedenti;
    3. una persona fisica che è essenziale per l'aggiudicazione o l'attribuzione ovvero per l'esecuzione dell'impegno giuridico si trovi in una o più delle situazioni di cui alle lettere da c) a h) precedenti.

Se si trova in una delle situazioni di esclusione di cui sopra, il richiedente è tenuto a indicare le misure adottate per porre rimedio alla situazione di esclusione, dimostrando così la sua affidabilità. Tali misure possono includere, ad esempio, misure tecniche, organizzative e relative al personale idonee a impedire che la situazione si verifichi nuovamente, il risarcimento del danno o il pagamento di ammende. Ciò non vale per le situazioni di cui alla lettera d) di questa sezione.

Nei casi previsti alle lettere da c) a h) di cui sopra, in assenza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva, l'agenzia nazionale o l'Agenzia esecutiva può escludere provvisoriamente un candidato dalla partecipazione ad un invito a presentare proposte.

Se l'azione è attuata da un richiedente con entità affiliate, gli stessi criteri di esclusione applicati al richiedente valgono anche per tali entità.

Un richiedente può essere respinto da una procedura di aggiudicazione se una delle dichiarazioni o informazioni fornite come condizione per partecipare alla procedura si rivelano false.

L'agenzia nazionale o l'Agenzia esecutiva può pubblicare sul proprio sito web le seguenti informazioni relative all'esclusione e, se del caso, la sanzione pecuniaria prevista nelle situazioni di cui alle lettere da c) a h):

  1. il nome del richiedente interessato;
  2. la situazione di esclusione;
  3. la durata dell'esclusione e/o l'importo della sanzione pecuniaria.

Questi criteri di esclusione si applicano ai richiedenti nell'ambito di tutte le azioni del programma Erasmus+. Per attestare che non si trovano in una delle situazioni sopra indicate, coloro che richiedono una sovvenzione dell'UE devono fornire un'autocertificazione. Tale autocertificazione costituisce una sezione specifica o un allegato del modulo di candidatura.

Nel caso di proposte presentate a nome di un consorzio, i criteri di esclusione sopra descritti si applicano a tutti i membri partecipanti coinvolti nel progetto.

A norma dell'articolo 135, paragrafo 4, e dell'articolo 138 del regolamento finanziario, possono essere inflitte sanzioni pecuniarie a un beneficiario di fondi dell'UE con cui sono stati firmati un contratto o una convenzione e che abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un contratto o di una convenzione finanziati dall'UE.

Inoltre la Commissione ritiene che per l'attuazione delle azioni trattate nella guida al programma le entità elencate di seguito si trovino o possano trovarsi in situazione di conflitto di interessi e pertanto non siano o possano non essere ammissibili alla partecipazione:

  • le autorità nazionali che hanno il compito di supervisionare le agenzie nazionali e l'attuazione del programma Erasmus+ nel loro paese non possono fare domanda o partecipare a nessuna azione gestita dalle agenzie nazionali in nessun paese, ma possono fare domanda per partecipare (come richiedenti o partner) alle azioni gestite dall'Agenzia esecutiva o dalla DG EAC, se ciò non è esplicitamente escluso per l'azione in questione (come indicato nella parte B della guida);
  • le agenzie nazionali (unica attività del soggetto giuridico) o i dipartimenti delle agenzie nazionali di soggetti giuridici che esercitano attività al di fuori dell'ambito di competenza delle agenzie nazionali non possono fare domanda o partecipare ad alcuna azione attuata in conformità della presente guida;
  • le strutture e le reti individuate o designate nel programma Erasmus+ o in qualunque programma di lavoro annuale della Commissione adottato ai fini dell'attuazione del programma Erasmus+ come destinatarie specifiche di un contribuito finanziario dalla Commissione nel quadro dell'attuazione del programma Erasmus+, se sono ospitate dal soggetto giuridico che ospita anche l'agenzia nazionale, non possono fare domanda o partecipare ad alcuna azione gestita dalle agenzie nazionali Erasmus+ in alcun paese, ma possono fare domanda per partecipare (come richiedenti o partner) alle azioni gestite dall'Agenzia esecutiva o dalla DG EAC, se ciò non è esplicitamente escluso per l'azione in questione (come indicato nella parte B della guida); prima di vedersi aggiudicati una sovvenzione o un contratto, devono dimostrare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi perché hanno adottato misure precauzionali o perché la loro organizzazione interna è tale da fare in modo che vi sia una chiara separazione di interessi. Inoltre devono essere identificati costi e proventi relativi a ciascuna azione o attività per la quale sono concessi fondi dell'UE. La decisione in merito all'esistenza di garanzie sufficienti dell'assenza di un reale di conflitto di interessi è presa, sotto la sua piena competenza e responsabilità, dall'Agenzia esecutiva o dalla DG EAC alla quale è presentata la candidatura;
  • i soggetti giuridici che ospitano agenzie nazionali Erasmus+ ma esercitano altre attività rientranti o non rientranti nell'ambito di competenze del programma Erasmus+ e le entità affiliate a tali soggetti giuridici non possono presentare domanda o partecipare ad alcuna azione gestita dalle agenzie nazionali in alcun paese, ma in linea di principio possono presentare domanda per partecipare alle azioni gestite dall'Agenzia esecutiva o dalla DG EAC, se ciò non è espressamente escluso per l'azione in questione (come indicato nella parte B di questa guida). Prima di vedersi aggiudicati una sovvenzione o un contratto, devono tuttavia a dimostrare di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi perché hanno adottato misure precauzionali o perché la loro organizzazione interna è tale da fare in modo che vi sia una chiara separazione di interessi (ad esempio separazione minima della contabilità, separazione minima delle linee di rendicontazione e relative al processo decisionale, misure per impedire l'accesso a informazioni privilegiate). Inoltre devono essere identificati costi e proventi relativi a ciascuna azione o attività per la quale sono concessi fondi dell'UE. La decisione in merito all'esistenza di garanzie sufficienti dell'assenza di un reale di conflitto di interessi è presa, sotto la sua piena competenza e responsabilità, dall'istituto alla quale presentano candidatura.

Criteri di selezione

Attraverso i criteri di selezione, l'agenzia nazionale o l'Agenzia esecutiva valutano la capacità finanziaria e operativa del richiedente di completare il progetto proposto.

Capacità finanziaria

Per capacità finanziaria si intende la disponibilità da parte del richiedente di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo di realizzazione del progetto o l'anno per cui è concessa la sovvenzione e per partecipare al suo finanziamento.

La verifica della capacità finanziaria sarà di norma effettuata per tutti i coordinatori (compresi i beneficiari unici del progetto), tranne:

  • organismi pubblici, incluse le organizzazioni degli Stati membri9 ;
  • i soggetti giuridici pubblici, e gli istituti e le organizzazioni attivi nei campi dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni10 ;
  • organizzazioni internazionali;
  • se l'importo della sovvenzione di progetto richiesta non supera i 60 000 EUR.

Se necessario, la verifica verrà effettuata anche per le entità affiliate.

Nel caso di richieste di sovvenzione dell'UE che non superano i 60 000 EUR e sono presentate da altri tipi di entità (diverse da quelle summenzionate), i richiedenti devono fornire un'autocertificazione in cui attestano la propria capacità finanziaria di attuare il progetto. Tale autocertificazione costituisce una sezione specifica del modulo di candidatura.

Nel caso di richieste di sovvenzione dell'UE che superano i 60 000 EUR e sono presentate da altri tipi di entità (diverse da quelle summenzionate), il richiedente deve presentare, oltre all'autocertificazione, i documenti elencati di seguito tramite il portale "Funding and Tender Opportunities" (registro dei partecipanti – scheda "Financial capacity") / sistema di registrazione delle organizzazioni:

  • il conto economico del coordinatore;
  • lo stato patrimoniale;
  • altri documenti, se richiesti.

Per maggiori informazioni sulle azioni gestite dall'Agenzia esecutiva vedere "Norme per la convalida del soggetto giuridico, la nomina del rappresentante designato dell'entità giuridica (Legal Entity Appointed Representative, LEAR) e la valutazione della capacità finanziaria" https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_it.pdf.

Nel caso in cui la domanda riguardi la sovvenzione di un'azione per un progetto il cui importo supera i 750 000 EUR, oltre a quanto sopra indicato, può essere richiesta una relazione di audit redatta da un revisore dei conti esterno accreditato. La relazione deve certificare i conti dell'ultimo esercizio finanziario chiuso disponibile.

Per le entità che non possono fornire i suddetti documenti in forza della loro recente costituzione, questi potranno essere sostituiti da una dichiarazione finanziaria/dei dati finanziari stimati o da una dichiarazione dell'assicurazione che attesti i rischi finanziari del richiedente.

Il coordinatore deve caricare tali documenti nel portale "Funding and Tender Opportunities" (registro dei partecipanti — scheda "Capacità finanziaria")/sistema di registrazione delle organizzazioni solo se contattato dai servizi centrali di convalida dell'UE tramite il registro dei partecipanti o dall'agenzia nazionale pertinente, chiedendo al richiedente di fornire i documenti giustificativi necessari. In caso di azioni gestite direttamente dall'agenzia esecutiva dove si presenta la domanda, la richiesta sarà inviata attraverso il sistema di messaggistica presente nel relativo sistema.

Nel caso di proposte presentate a nome di un consorzio di partner, se l'agenzia nazionale o l'Agenzia esecutiva nutrono dei dubbi in merito alla capacità finanziaria del consorzio, dovrebbero effettuare una valutazione dei rischi sulla base della quale possono essere richiesti gli stessi documenti indicati sopra a tutte le organizzazioni partecipanti al consorzio. Questa opzione è applicabile indipendentemente dall'importo concesso.

Se a seguito dell'analisi di tali documenti l'agenzia nazionale o l'Agenzia esecutiva conclude che la capacità finanziaria richiesta non è soddisfacente, può di conseguenza:

  • chiedere ulteriori informazioni;
  • richiedere un regime di responsabilità finanziaria rafforzata, cioè una responsabilità in solido per tutti i cobeneficiari o le entità affiliate;
  • decidere di accordare un prefinanziamento frazionato in più versamenti;
  • decidere di fornire uno o più prefinanziamenti assicurati da garanzia bancaria; 
  • decidere di non fornire alcun prefinanziamento.

Qualora si ritenga che la capacità finanziaria è insufficiente, la proposta corrispondente è respinta.

Capacità operativa

Per capacità operativa si intende la disponibilità da parte del richiedente delle competenze e qualifiche professionali necessarie per realizzare il progetto proposto. I candidati devono possedere le competenze e le qualifiche professionali necessarie per realizzare il progetto proposto, quali risorse adeguate in termini di personale qualificato, qualifiche specifiche, esperienza professionale e referenze nel campo interessato, materiali e attrezzature. La valutazione della capacità operativa può essere estesa anche al partenariato nel suo complesso, in quanto la qualità dell'attuazione dipenderà dalla capacità di tutte le organizzazioni partner. In funzione di una valutazione dei rischi, l'ordinatore responsabile può rinunciare a imporre l'obbligo di verificare la capacità operativa di organismi pubblici, organizzazioni degli Stati membri od organizzazioni internazionali.

Per le domande presentate alle Agenzie Nazionali

I richiedenti devono presentare un'autocertificazione in cui attestano di possedere la capacità operativa per attuare il progetto. Se richiesto nel modulo di domanda e se l'importo della sovvenzione supera 60 000 EUR, i richiedenti devono presentare il CV delle principali figure coinvolte nel progetto, a dimostrazione della pertinenza delle loro esperienze professionali, o altri documenti giustificativi come:

  • un elenco delle pubblicazioni pertinenti del gruppo di lavoro principale;
  • un elenco esaustivo dei progetti e delle attività svolti in passato legati all'ambito strategico all'azione in questione. Informazioni analoghe sulle organizzazioni partner possono essere richieste anche all'agenzia nazionale.

Inoltre i richiedenti di un accreditamento nel campo dell'istruzione degli adulti, dell'istruzione e formazione professionale e dell'istruzione scolastica e della gioventù devono avere almeno due anni di esperienza nell'attuazione di attività che li rendono ammissibili come richiedenti un accreditamento. L'esperienza precedente a fusioni o analoghe modifiche strutturali di enti pubblici (ad esempio scuole o centri di istruzione) sarà considerata come esperienza pertinente.

Per coordinatori di consorzi di mobilità: devono essere in grado di coordinare il consorzio in linea con il piano Erasmus proposto, con la finalità del consorzio, con l'attribuzione pianificata dei compiti e con le norme di qualità Erasmus (presentate sul sito web Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/eac-a02-2020-quality-standards.pdf).

Le condizioni di cui sopra saranno verificate sulla base della domanda (incluse le informazioni circa la precedente partecipazione del richiedente al programma Erasmus+ 2014-2020 e 2021-2027) e dei documenti presentati nel sistema di registrazione delle organizzazioni. I richiedenti che non forniscono le informazioni richieste nel modulo di candidatura possono essere esclusi su tale base.

Qualora si ritenga che la capacità operativa è insufficiente, la proposta corrispondente è respinta.

Per le domande presentate all'Agenzia Esecutiva

La capacità operativa sarà valutata in parallelo al criterio di aggiudicazione "Qualità", sulla base della competenza e dell'esperienza dei richiedenti e dei loro gruppi di progetto, comprese le risorse operative (umane, tecniche e di altro tipo).

La capacità organizzativa dei richiedenti è considerata sufficiente quando sono soddisfatti i requisiti relativi alla capacità operativa stabiliti nell'invito a presentare proposte.I richiedenti dovranno dimostrare la loro capacità fornendo le seguenti informazioni nel modulo di candidatura (parte B):

  • profili generali (qualifiche ed esperienze) del personale responsabile della gestione e dell'attuazione del progetto;
  • descrizione della composizione del consorzio;
  • elenco dei progetti finanziati dall'UE relativo agli ultimi quattro anni.

L'agenzia nazionale o l'Agenzia esecutiva può richiedere ulteriori documenti giustificativi per verificare le informazioni fornite nella domanda.

Criteri di aggiudicazione

I criteri di assegnazione permettono all'Agenzia esecutiva o all'agenzia nazionale di valutare la qualità delle proposte di progetto presentate nell'ambito delle azioni chiave del Programma Erasmus+.

Le proposte che superano le soglie individuali e la soglia di qualità complessiva saranno prese in considerazione per il finanziamento, nei limiti del bilancio disponibile per l'invito. Il resto delle proposte verrà inserito nell'elenco di riserva o sarà scartato.

I criteri di aggiudicazione applicati a ognuna delle azioni presentate nella guida al Programma Erasmus+ sono descritti nella parte B di questa guida.

  • 1 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29). ↩ back
  • 2 GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48. ↩ back
  • 3 GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1. ↩ back
  • 4 Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). ↩ back
  • 5 Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). ↩ back
  • 6 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). ↩ back
  • 7 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). ↩ back
  • 8 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). ↩ back
  • 9 Si ritiene che le scuole, gli istituti di istruzione superiore e le organizzazioni attive nei campi dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, abbiano la necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. ↩ back
  • 10 Articolo 21, paragrafo 3, del regolamento Erasmus; le sovvenzioni di progetto nazionali, europee o di altro tipo non sono considerate fondi pubblici ai fini del controllo della capacità finanziaria. ↩ back